Art. 75

Riservatezza

In vigore dal 7 ott 2010
Riservatezza 1.   Tutte le informazioni contenute nell’EUTL, nel registro dell’Unione e in tutti gli altri registri PK, comprese le informazioni riguardanti la consistenza di tutti i conti e tutte le operazioni effettuate, si considerano riservate per qualsiasi fine diverso dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o della legislazione nazionale. 2.   I seguenti soggetti possono ottenere i dati archiviati nel registro dell’Unione e nell’EUTL: a) le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le autorità fiscali degli Stati membri; b) l’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea; c) Europol; d) gli amministratori nazionali degli Stati membri. 3.   I dati possono essere forniti ai soggetti di cui al paragrafo 2 che ne facciano richiesta all’amministratore centrale o ad un amministratore nazionale qualora tali richieste siano motivate e necessarie a fini di indagine, rilevamento e lotta antifrode, a fini fiscali o di applicazione della legge, di lotta al riciclaggio, finanziamento del terrorismo o reati gravi. 4.   Il soggetto che riceve i dati a norma del paragrafo 3 provvede affinché i dati pervenutigli siano utilizzati unicamente ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3 e che non siano resi disponibili, deliberatamente o accidentalmente, a persone che non sono coinvolte nella finalità prevista dall’utilizzo dei dati. La presente disposizione non impedisce ai suddetti soggetti di mettere i dati a disposizione di altri soggetti elencati al paragrafo 2 se ciò sia necessario ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3. 5.   Su richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 2, l’amministratore centrale può fornire loro l’accesso ai dati delle operazioni dopo averli resi anonimi affinché tali soggetti possano rintracciare modalità sospette di esecuzione delle operazioni. I soggetti che accedono ai dati possono comunicare tali modalità sospette ad altri soggetti di cui al paragrafo 2. 6.   Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome e l’identità delle persone alle quali hanno rifiutato l’apertura di un conto a norma dell’, paragrafo 3, o dell’, paragrafo 3, o che si sono rifiutate di nominare come rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare a norma dell’, paragrafo 3. 7.   Gli amministratori nazionali possono decidere di comunicare alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge tutte le operazioni che interessano un numero di unità superiore al quantitativo da essi determinato e di comunicare tutti i conti interessati da un numero di operazioni eseguite nell’arco di 24 ore superiore al quantitativo che essi determinano. 8.   I titolari dei conti possono chiedere, per iscritto, all’amministratore nazionale di non rendere disponibili nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione una parte o tutti gli elementi di dati contenuti nelle righe da 2 a 12 della tabella VII-II dell’allegato VII. 9.   I titolari dei conti possono chiedere, per iscritto, all’amministratore nazionale di rendere disponibili nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione una parte o tutti gli elementi di dati contenuti nelle righe da 3 a 15 della tabella IX-I dell’allegato IX. 10.   L’EUTL e i registri PK non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi relativi alle quote o alle unità di Kyoto.
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