Art. 76
Tariffe
In vigore dal 7 ott 2010
Tariffe
1. L’amministratore centrale non può imporre tariffe ai titolari dei conti contenuti nel registro dell’Unione.
2. Gli amministratori nazionali possono imporre tariffe ragionevoli ai titolari dei conti che essi amministrano.
3. Non possono essere imposte tariffe per le operazioni descritte al capo VI.
4. Gli amministratori nazionali comunicano all’amministratore centrale le tariffe applicate e lo informano di eventuali modifiche di tali tariffe entro 10 giorni lavorativi. L’amministratore centrale pubblica sul proprio sito web le tariffe comunicategli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:920:oj#art-76