Art. 17
Quadri comunitari di sostegno
In vigore dal 21 giu 1999
1. Il quadro comunitario di sostegno assicura il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari nelle regioni interessate, anche per quanto riguarda l'aiuto allo sviluppo delle risorse umane, conformemente all', paragrafo 3.
2. Ogni quadro comunitario di sostegno comprende quanto segue:
a) la strategia e gli assi prioritari fissati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato; i loro obiettivi specifici, quantificati nella misura in cui la loro natura lo consenta; la valutazione dell'impatto atteso conformemente all', paragrafo 2; un'indicazione della misura in cui questa strategia e questi assi prioritari tengano conto degli orientamenti indicativi di cui all', paragrafo 3, delle politiche economiche, della strategia per lo sviluppo dell'occupazione attraverso un miglioramento della capacità di adottamento e della qualificazione delle persone e, se del caso, delle politiche regionali dello Stato membro interessato;
b) l'indicazione della natura e della durata dei programmi operativi non approvati contestualmente al quadro comunitario di sostegno, con particolare riguardo ai loro obiettivi specifici e agli assi prioritari stabiliti;
c) un piano finanziario indicativo che precisi, per ciascuna priorità conformemente agli , l'importo della dotazione finanziaria prevista ogni anno per la partecipazione di ciascun Fondo, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari - indicando a titolo informativo, anche l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all' del regolamento (CE) n. 1257/1999 - qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo.
Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che affrontano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.
Il piano di finanziamento indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio.
Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente per ciascun quadro comunitario di sostegno è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all', paragrafo 3, terzo comma;
d) le disposizioni di attuazione del quadro comunitario di sostegno, riguardanti:
- la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell', lettera n), responsabile della gestione del quadro comunitario di sostegno, conformemente all';
- le disposizioni previste per il coinvolgimento delle parti nei comitati di sorveglianza di cui all';
e) se del caso, indicazioni sugli stanziamenti necessari per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi.
In conformità all' i quadri comunitari di sostegno comprendono la verifica ex ante dell'addizionalità e le opportune informazioni sulla trasparenza dei flussi finanziari, in particolare a partire dallo Stato membro interessato verso le regioni beneficiarie.
Storico versioni
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