Art. 13

Ambito geografico

In vigore dal 21 giu 1999
1. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 1 sono elaborati al livello geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato ma sono di regola riferiti ad una regione di livello NUTS II. Tuttavia gli Stati membri possono presentare un piano globale di sviluppo per alcune o tutte le regioni figuranti nell'elenco di cui all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 4, purché il piano comprenda gli elementi indicati all'. 2. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 2 sono elaborati al livello geografico che lo Stato membro interessato reputa più appropriato ma sono di regola riferiti all'insieme delle zone di una stessa regione di livello NUTS II comprese nell'elenco di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 2. Tuttavia, gli Stati membri possono presentare un piano riferito ad alcune o a tutte le regioni comprese nell'elenco di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 2, purché detti piani comprendano gli elementi di cui all'. Laddove comprendano zone diverse da quelle cui si applica l'obiettivo n. 2, i piani operano una distinzione tra le azioni condotte nelle regioni o zone cui si applica l'obiettivo n. 2 e quelle condotte in altre parti. 3. I piani presentati a titolo dell'obiettivo n. 3 riguardano il territorio di uno Stato membro per interventi al di fuori delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 e costituiscono, per l'insieme del territorio nazionale, un quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane, tenendo conto delle esigenze generali delle zone che incontrano problemi strutturali di riconversione economica e sociale.
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Art. 13 Regolamento (UE) 1999/1260 — Ambito geografico | Portale Normativo