Art. 12
Compatibilità
In vigore dal 21 giu 1999
Le operazioni oggetto di un finanziamento dei Fondi o di un finanziamento della BEI o di un altro strumento finanziario esistente devono essere conformi alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, ivi comprese quelle riguardanti le regole di concorrenza, le norme concernenti l'aggiudicazione di appalti pubblici, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, nonché l'eliminazione delle ineguaglianze, e la promozione della parità tra uomini e donne.
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI OBIETTIVI N. 1, N. 2 E N. 3
Storico versioni
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