Art. 8

Complementarità e partenariato

In vigore dal 21 giu 1999
1. Le azioni comunitarie sono concepite come complementari alle corrispondenti azioni nazionali o come contributi alle stesse. Esse si fondano su una stretta concertazione (in prosieguo: "partenariato"), tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e organismi designati dallo Stato membro nel quadro delle proprie normative nazionali e delle prassi correnti, segnatamente: - le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti; - le parti economiche e sociali; - gli altri organismi competenti in tale ambito. Il partenariato si svolge nel pieno rispetto delle rispettive competenze istituzionali giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti, quali sopra definite. Nell'individuare le parti più rappresentative a livello nazionale, regionale, locale o altro, lo Stato membro crea un'ampia ed efficace associazione di tutti gli organismi pertinenti, conformemente alle normative nazionali e alla prassi, tenendo conto dell'esigenza di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di protezione e di miglioramento dell'ambiente. Tutte le parti indicate (in prosieguo: "le parti") sono parti che perseguono una finalità comune. 2. Il partenariato riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi. Gli Stati membri assicurano che tutte le parti appropriate vengano coinvolte nelle varie fasi della programmazione, tenuto conto dei termini stabiliti per ciascuna fase. 3. In applicazione del principio di sussidiarietà la responsabilità per l'attuazione degli interventi compete agli Stati membri, al livello territoriale appropriato, in base alla situazione specifica di ciascuno Stato membro, e salve le competenze della Commissione, segnatamente in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee. 4. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per assicurare un utilizzo dei fondi comunitari conforme a principi di sana gestione finanziaria. 5. Ogni anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano parti sociali a livello europeo in merito alla politica strutturale della Comunità.
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Art. 8 Regolamento (UE) 1999/1260 — Complementarità e partenariato | Portale Normativo