Art. 10

Coordinamento

In vigore dal 21 giu 1999
1. Il coordinamento tra i vari Fondi si effettua in particolare mediante: a) i piani, i quadri comunitari di sostegno, i programmi operativi e i documenti unici di programmazione (definiti all') nonché, se pertinente, il quadro di riferimento di cui all', paragrafo 1, lettera c); b) la sorveglianza e la valutazione degli interventi eseguiti in forza di un obiettivo; c) gli orientamenti di cui al paragrafo 3. 2. La Commissione e gli Stati membri assicurano, nel rispetto del principio del partenariato, coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra gli interventi di questi ultimi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro. Nell'intento di potenziare al massimo l'effetto trainante delle risorse di bilancio utilizzate ricorrendo agli strumenti finanziari adeguati, gli interventi comunitari sotto forma di sovvenzioni possono essere opportunamente combinati con i prestiti e le garanzie. Tale combinazione può essere determinata con la partecipazione della BEI al momento di definire il quadro comunitario di sostegno o il documento unico di programmazione. A tal fine si può tener conto dell'equilibrio del piano di finanziamento proposto, della partecipazione dei Fondi, nonché degli obiettivi di sviluppo perseguiti. 3. La Commissione, al più tardi entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente prima della revisione intermedia di cui all', e ogni volta previa consultazione di tutti gli Stati membri, pubblica in relazione ad ognuno degli obiettivi di cui all', orientamenti generali indicativi sulle pertinenti politiche comunitarie concordate al fine di aiutare le autorità nazionali e regionali competenti nell'elaborazione dei piani e nell'eventuale revisione degli interventi. Tali orientamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
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Art. 10 Regolamento (UE) 1999/1260 — Coordinamento | Portale Normativo