Art. 1

Obiettivi

In vigore dal 21 giu 1999
L'azione che la Comunità svolge attraverso i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", la Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti è volta al conseguimento degli obiettivi generali enunciati dagli articoli 158 e 160 del trattato. I Fondi strutturali, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, al conseguimento dei tre obiettivi prioritari seguenti: 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo (in prosieguo: "l'obiettivo n. 1"); 2) favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (in prosieguo: "l'obiettivo n. 2"); 3) favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione (in prosieguo: "l'obiettivo n. 3"). Questo obiettivo prevede interventi finanziari in regioni non interessate dall'obiettivo n. 1 e fornisce un quadro di riferimento politico per l'insieme delle azioni a favore delle risorse umane su un territorio nazionale, salve le specificità regionali. Nel perseguire tali obiettivi la Comunità, per il tramite dei Fondi, contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e l'eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1999/1260 — Obiettivi | Portale Normativo