Art. 6

Sostegno transitorio

In vigore dal 21 giu 1999
1. In deroga all', le regioni cui si applica, nel 1999, l'obiettivo n. 1 in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano all', paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2 del presente regolamento, beneficiano a titolo transitorio del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1, dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2005. All'atto dell'adozione dell'elenco di cui all', paragrafo 2, la Commissione stabilisce, secondo le disposizioni dell', paragrafi 5 e 6, l'elenco delle zone di livello NUTS III appartenenti a tali regioni che beneficiano a titolo transitorio, per il 2006, del sostegno dei Fondi nel quadro dell'obiettivo n. 1. Tuttavia nell'ambito del limite di popolazione delle zone di cui al secondo comma e nel rispetto dell', paragrafo 4, secondo comma, la Commissione, su proposta di uno Stato membro, può sostituire tali zone con zone di livello NUTS III o inferiori a questo livello che fanno parte di quelle regioni che soddisfano i criteri dell', paragrafi da 5 a 9. Le zone appartenenti alle regioni che non figurano nell'elenco di cui al secondo e al terzo comma continuano a beneficiare, nel 2006, del sostegno dell'FSE, dello SFOP e del FEAOG, sezione "orientamento", esclusivamente, nell'ambito del medesimo intervento. 2. In deroga all', le regioni cui si applicano nel 1999 gli obiettivi n. 2 e n. 5b in virtù del regolamento (CEE) n. 2052/88 e che non figurano nell'elenco di cui all', paragrafo 4 del presente regolamento beneficiano, a titolo transitorio, dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2005, del sostegno del FESR nel quadro dell'obiettivo n. 2, in virtù del presente regolamento. Dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2006, tali zone beneficiano del sostegno dell'FSE nel quadro dell'obiettivo n. 3 alla stregua delle zone cui si applica l'obiettivo n. 3, nonché del sostegno del FEAOG, sezione "garanzia" nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale e dello SFOP nel quadro delle sue azioni strutturali nel settore della pesca nelle regioni non coperte dall'obiettivo n. 1. CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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Art. 6 Regolamento (UE) 1999/1260 — Sostegno transitorio | Portale Normativo