Art. 7
Risorse e concentrazione
In vigore dal 21 giu 1999
1. Le risorse disponibili, per impegni dei Fondi, espresse ai prezzi 1999, ammontano a 195 miliardi di euro per il periodo 2000-2006.
La ripartizione annuale di tali risorse figura nell'allegato.
2. La ripartizione delle risorse di bilancio fra gli obiettivi si effettua in maniera da realizzare una concentrazione significativa a favore delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1.
Il 69,7 % dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 1, compreso il 4,3 % per il sostegno transitorio (ossia un totale di 135,9 miliardi di euro).
L'11,5 % dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 2, compreso l'1,4 % per il sostegno transitorio (ossia un totale di 22,5 miliardi di euro).
Il 12,3 % dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo n. 3 (ossia un totale di 24,05 miliardi di euro).
Le cifre indicate per gli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 non comprendono le risorse finanziarie di cui al paragrafo 6 né il finanziamento per lo SFOP al di fuori dell'obiettivo n. 1.
3. La Commissione stabilisce, in base a procedure trasparenti, ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per la programmazione di cui agli articoli da 13 a 19, tenendo pienamente conto, per gli obiettivi n. 1 e n. 2, di uno o più dei criteri oggettivi analoghi a quelli del periodo precedente coperto dal regolamento (CEE) n. 2052/88 e cioè popolazione ammissibile, prosperità regionale, prosperità nazionale e gravità relativa dei problemi strutturali, in particolare il tasso di disoccupazione.
Per l'obiettivo n. 3 la ripartizione per Stato membro è basata principalmente sulla popolazione ammissibile, sulla situazione dell'occupazione e sulla gravità di problemi quali l'emarginazione sociale, il livello d'istruzione e di formazione e la presenza delle donne sul mercato del lavoro.
Per gli obiettivi n. 1 e n. 2 tali ripartizioni operano una distinzione per le assegnazioni di stanziamenti destinati alle regioni e alle zone che beneficiano del sostegno transitorio. Dette assegnazioni sono determinate secondo i criteri di cui al primo comma. La ripartizione annuale di questi stanziamenti ha carattere decrescente a decorrere dal 1o gennaio 2000 e nel 2000 sarà inferiore a quella del 1999. Il profilo del sostegno transitorio può essere adattato alle necessità specifiche delle singole regioni, d'intesa con la Commissione, purché sia rispettata la dotazione finanziaria per ciascuna regione.
In base a procedure trasparenti, la Commissione stabilisce altresì ripartizioni indicative per Stato membro degli stanziamenti d'impegno disponibili per le azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1, conformemente all', paragrafo 3, primo comma.
4. Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito per gli anni 2000-2004 un programma PEACE a favore dell'Irlanda del Nord e delle zone di frontiera dell'Irlanda per sostenere il processo di pace nell'Irlanda del Nord.
Nel quadro dell'obiettivo n. 1 è istituito un programma speciale di assistenza per il periodo 2000-2006 a favore delle regioni NUTS II svedesi non contenute nell'elenco di cui all', paragrafo 2, e che soddisfano i criteri stabiliti all' del protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia.
5. Il 4 % degli stanziamenti d'impegno previsti in ciascuna ripartizione indicativa nazionale di cui al paragrafo 3 forma oggetto di un'assegnazione a norma dell'.
6. Per il periodo di cui al paragrafo 1, il 5,35 % degli stanziamenti d'impegno dei Fondi di cui al medesimo paragrafo è destinato al finanziamento delle iniziative comunitarie.
Lo 0,65 % degli stanziamenti di cui al paragrafo 1 è destinato al finanziamento di azioni innovatrici e dell'assistenza tecnica, quali definite agli .
7. In previsione della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono indicizzati, a decorrere dal 1 o gennaio 2000, in ragione del 2 % annuo.
Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione, basandosi sugli ultimi dati economici disponibili, riesamina ove necessario l'indicizzazione delle dotazioni previste per il 2004, 2005 e 2006, a titolo di adeguamento tecnico. Lo scostamento rispetto alla programmazione iniziale è imputato all'importo di cui al paragrafo 5.
8. Il volume annuale di aiuto ricevuto nel quadro del presente regolamento da ogni Stato membro attraverso i Fondi strutturali, in combinazione con l'assistenza fornita nell'ambito del fondo di coesione, non deve superare il 4 % del PIL nazionale.
CAPO IV
ORGANIZZAZIONE
Storico versioni
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