Art. 2

Mezzi e compiti

In vigore dal 21 giu 1999
1. Ai sensi del presente regolamento, per "Fondi strutturali" si intendono il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FES), il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "orientamento" e lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) (in prosieguo: "i Fondi"). 2. Conformemente agli del trattato, i Fondi contribuiscono, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, al conseguimento degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3, secondo lo schema seguente: a) obiettivo n. 1: FESR, FSE, FEAOG, sezione "orientamento" e SFOP, b) obiettivo n. 2: FESR e FSE, c) obiettivo n. 3: FSE. 3. Lo SFOP contribuisce alle azioni strutturali nel settore della pesca per le regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1 secondo il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca(12). Il FEAOG, sezione "garanzia" contribuisce al conseguimento dell'obiettivo n. 2 secondo il regolamento (CE) n. 1257/1999. 4. I Fondi contribuiscono al finanziamento di iniziative comunitarie e alla promozione di azioni innovative e di assistenza tecnica. Le misure di assistenza tecnica sono attuate nell'ambito della programmazione definita dagli articoli da 13 a 27, oppure su iniziativa della Commissione, conformemente all'. 5. Le altre risorse del bilancio comunitario che possono essere utilizzate per il conseguimento degli obiettivi di cui all' sono segnatamente quelle destinate alle altre azioni a finalità strutturale e al Fondo di coesione. La Commissione e gli Stati membri assicurano che l'azione dei Fondi sia coerente con le altre politiche ed azioni comunitarie, in particolare in materia di occupazione, parità tra uomini e donne, politica sociale e formazione professionale, politica agricola comune, politica comune della pesca, trasporti, energia e reti transeuropee, e che si integri con le esigenze di tutela ambientale nella definizione ed esecuzione dell'azione dei Fondi. 6. La BEI contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all' conformemente alle procedure previste dal proprio statuto. Gli altri strumenti finanziari esistenti che, ciascuno in base alla propria specifica disciplina, possono contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all' sono segnatamente il Fondo europeo per gli investimenti e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (prestiti, garanzie), in prosieguo: "gli altri strumenti finanziari". CAPO II REQUISITI GEOGRAFICI DI AMMISSIONE AGLI OBIETTIVI PRIORITARI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1260:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo