Art. 23

Assistenza tecnica

In vigore dal 21 giu 1999
I Fondi possono finanziare, su iniziativa della Commissione e per conto della stessa, previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sui vari tipi di misure e non oltre lo 0,25 % della propria dotazione annuale, le misure preparatorie, di sorveglianza, di valutazione e di controllo necessarie per l'applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare quanto segue: a) studi, compresi quelli di carattere generale, relativi all'azione dei Fondi; b) azioni di assistenza tecnica e scambi di esperienze e di informazioni destinate alle parti, ai beneficiari finali degli interventi dei Fondi e al pubblico; c) l'installazione, il funzionamento e il collegamento dei sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza e la valutazione; d) il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi in questo settore.
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Art. 23 Regolamento (UE) 1999/1260 — Assistenza tecnica | Portale Normativo