Art. 24
Approvazione delle azioni innovative e dell'assistenza tecnica
In vigore dal 21 giu 1999
1. Previa informazione da parte degli Stati membri interessati sulle azioni innovative, la Commissione valuta le domande di partecipazione dei Fondi presentate a titolo degli in funzione degli elementi seguenti:
a) una descrizione dell'intervento proposto, del suo campo di applicazione, anche con riferimento all'ambito geografico, e degli obiettivi specifici;
b) gli organismi responsabili dell'esecuzione dell'intervento e i beneficiari;
c) il calendario e il piano finanziario, inclusa la partecipazione di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario;
d) le disposizioni che assicurano un'esecuzione efficace e regolare;
e) qualsiasi elemento necessario per verificare la compatibilità con le politiche comunitarie e gli orientamenti di cui all', paragrafo 3.
La Commissione approva la partecipazione dei Fondi quando tali informazioni consentono di valutare la domanda.
2. Dopo aver approvato una domanda, la Commissione ne informa immediatamente gli Stati membri interessati.
3. Ai sensi del presente regolamento gli Stati membri non sono responsabili finanziariamente per le azioni innovative di cui all' e per le azioni di assistenza tecnica di cui all', fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni istituzionali proprie a ciascuno Stato membro.
CAPO V
GRANDI PROGETTI
Storico versioni
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