Art. 20
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In vigore dal 21 giu 1999
1. Le iniziative comunitarie riguardano i settori seguenti:
a) cooperazione transfrontaliera, transnazionale interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dell'insieme dello spazio comunitario ("INTERREG");
b) rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile ("URBAN");
c) sviluppo rurale ("LEADER");
d) cooperazione transnazionale per promuovere nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro ("EQUAL").
2. Almeno il 2,5 % degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali di cui all', paragrafo 1, è assegnato a INTERREG, nell'ambito del quale occorre attribuire dovuta considerazione alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva dell'allargamento e per quanto riguarda gli Stati membri che hanno frontiere estese con i paesi candidati, nonché a un migliore coordinamento con i programmi PHARE, TACIS e MEDA. È inoltre rivolta dovuta considerazione alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche.
Nel quadro di EQUAL si tiene conto adeguatamente dell'inserimento sociale e professionale dei richiedenti asilo.
3. I programmi approvati nell'ambito delle iniziative comunitarie possono interessare altre zone oltre a quelle di cui agli a 4.
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