Art. 21
Elaborazione, approvazione e attuazione
In vigore dal 21 giu 1999
1. Secondo le procedure di cui agli articoli da 48 a 51 e previa comunicazione per conoscenza al Parlamento europeo, la Commissione adotta orientamenti che definiscono, per ciascuna iniziativa, gli obiettivi, il campo d'applicazione e le opportune modalità di attuazione. Gli orientamenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Ciascun settore di cui all', paragrafo 1, riceve finanziamenti da un solo Fondo: i settori di cui alle lettere a) e b) sono finanziati dal FESR, il settore di cui alla lettera c) dal FEAOG, sezione "orientamento", e il settore di cui alla lettera d) dall'FSE. Per tener conto delle misure necessarie all'attuazione del pertinente programma d'iniziativa comunitaria, la decisione di partecipazione dei Fondi può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, nei limiti delle relative disposizioni specifiche.
3. Basandosi sulle proposte elaborate conformemente agli orientamenti di cui al paragrafo 1 e all', paragrafo 2, e presentate dallo Stato membro, la Commissione decide i programmi d'iniziativa comunitaria in conformità dell'.
4. I programmi d'iniziativa comunitaria vengono riesaminati a seguito della valutazione intermedia di cui all' e modificati eventualmente su iniziativa dello Stato membro interessato o della Commissione, d'intesa con detto Stato membro.
5. I programmi di iniziativa comunitaria coprono un periodo di sette anni con inizio al 1o gennaio 2000.
CAPO IV
AZIONI INNOVATRICI E ASSISTENZA TECNICA
Storico versioni
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