Art. 26
Approvazione ed esecuzione
In vigore dal 21 giu 1999
1. Nel corso dell'attuazione degli interventi, se lo Stato membro o l'autorità di gestione prevedono una partecipazione dei Fondi a un grande progetto, ne informano preliminarmente la Commissione trasmettendo le informazioni seguenti:
a) organismo responsabile dell'attuazione;
b) natura dell'investimento, descrizione, dotazione finanziaria e localizzazione;
c) calendario di esecuzione del progetto;
d) analisi dei costi e dei benefici, anche finanziari, valutazione dei rischi nonché indicazioni sulla validità economica del progetto;
e) inoltre:
- per gli investimenti infrastrutturali: analisi dei costi e dei benefici socioeconomici del progetto, compresa l'indicazione del tasso di utilizzazione prevista, l'impatto prevedibile sullo sviluppo o la riconversione della regione di cui trattasi, nonché applicazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici;
- per gli investimenti produttivi: l'analisi delle prospettive del mercato nel settore interessato e della redditività prevista del progetto;
f) effetti diretti e indiretti sulla situazione dell'occupazione, possibilmente a livello comunitario;
g) elementi che permettono di valutare l'impatto ambientale e l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del principio "chi inquina paga", nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale;
h) elementi necessari alla valutazione del rispetto delle regole della concorrenza, fra l'altro in materia di aiuti di Stato;
i) indicazione dell'effetto della partecipazione dei Fondi sulla realizzazione del progetto;
j) piano finanziario e ammontare globale delle risorse finanziarie previste per la partecipazione dei Fondi e di eventuali altre fonti di finanziamento comunitario.
2. La Commissione valuta il progetto, se necessario con la consulenza della BEI, in funzione degli elementi seguenti:
a) tipo d'investimento previsto e, se del caso, entrate attese;
b) risultati dell'analisi dei costi e dei benefici;
c) risultato della valutazione d'impatto ambientale;
d) coerenza con gli assi prioritari del corrispondente intervento;
e) conformità con le altre politiche comunitarie;
f) benefici economici e sociali attesi, segnatamente in termini di occupazione, rispetto alle risorse finanziarie mobilitate;
g) coordinamento degli strumenti finanziari e combinazione di sovvenzioni e prestiti di cui all', paragrafo 2.
3. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o entro tre mesi quando sia necessario consultare la BEI, la Commissione decide di confermare o modificare il tasso della partecipazione comunitaria. Se la Commissione ritiene che il progetto non giustifichi né in tutto, né in parte la partecipazione dei Fondi, essa può decidere di rifiutare, fornendone le motivazioni, l'intera partecipazione o una parte di esse.
CAPO VI
SOVVENZIONE GLOBALE
Storico versioni
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