Art. 27
Sovvenzione globale
In vigore dal 21 giu 1999
1. Qualora l'attuazione e la gestione di una parte di un intervento siano state affidate a intermediari conformemente all', lettera i), questi intermediari devono fornire garanzie quanto alla loro solvibilità e alla loro competenza ed esperienza riconosciute in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Essi devono essere abitualmente stabiliti o rappresentati nella o nelle regioni interessate, ma possono, in casi limitati e giustificati, essere stabiliti altrove. Essi devono avere un'esperienza pluriennale nei settori in questione, svolgere compiti di interesse pubblico e coinvolgere in maniera adeguata gli ambienti socioeconomici cui direttamente si riferisce l'attuazione delle misure previste.
2. Il ricorso a una sovvenzione globale figura nella corrispondente decisione relativa alla partecipazione dei Fondi in quanto disposizione particolare di attuazione dell'intervento definita all', paragrafo 2, lettera d), nonché all', paragrafo 3, lettera d). Le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di un accordo tra lo Stato membro, all'autorità di gestione e l'organismo intermediario interessato.
Nel caso dei programmi d'iniziativa comunitaria e delle azioni innovative le modalità di utilizzazione delle sovvenzioni globali formano oggetto di una convenzione tra la Commissione e l'organismo intermediario interessato. Nel caso dei programmi di iniziativa comunitaria queste modalità devono essere concordate anche con gli Stati membri interessati. Il complemento di programma di cui all' non riguarda la parte dell'intervento rientrante nell'ambito della sovvenzione globale.
3. Le modalità di utilizzazione della sovvenzione globale precisano in particolare quanto segue:
a) le misure da attuare;
b) i criteri per la scelta dei beneficiari;
c) le condizioni di concessione e il tasso del contributo dei Fondi, compresa la destinazione degli interessi eventualmente maturati;
d) le modalità di sorveglianza, di valutazione e di esecuzione del controllo finanziario della sovvenzione globale;
e) l'eventuale ricorso a una garanzia bancaria, di cui la Commissione deve essere informata.
TITOLO III
PARTECIPAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI
CAPO I
PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEI FONDI
Storico versioni
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