Art. 22

Azioni innovative

In vigore dal 21 giu 1999
1. Su iniziativa della Commissione e previo parere dei comitati di cui agli articoli da 48 a 51 sugli orientamenti concernenti i vari tipi di azioni innovative, i Fondi possono finanziare, non oltre lo 0,40 % della loro dotazione annuale, azioni innovative a livello comunitario. Tali azioni comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze. Le azioni innovative contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3. Esse sono attuate in maniera semplice, trasparente e conforme ai principi di una sana gestione finanziaria. 2. Ogni settore di azione cui si riferiscono i progetti pilota riceve finanziamenti da un solo Fondo. Per tener conto delle misure necessarie all'esecuzione del pertinente progetto pilota, la decisione di partecipazione del Fondo può ampliare il campo di applicazione definito nei regolamenti specifici riferiti a ciascun Fondo, entro i limiti delle relative disposizioni specifiche.
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Art. 22 Regolamento (UE) 1999/1260 — Azioni innovative | Portale Normativo