Art. 25

Definizione

In vigore dal 21 giu 1999
Nell'ambito di un intervento i Fondi possono finanziare spese connesse a grandi progetti, vale a dire: a) un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e b) il cui costo totale considerato al fine di determinare l'importo della partecipazione dei Fondi supera i 50 milioni di euro.
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Art. 25 Regolamento (UE) 1999/1260 — Definizione | Portale Normativo