Art. 25
Definizione
In vigore dal 21 giu 1999
Nell'ambito di un intervento i Fondi possono finanziare spese connesse a grandi progetti, vale a dire:
a) un insieme di lavori economicamente indivisibili che svolgono una funzione tecnica precisa e hanno obiettivi chiaramente definiti e
b) il cui costo totale considerato al fine di determinare l'importo della partecipazione dei Fondi supera i 50 milioni di euro.
Storico versioni
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