Art. 29

Diversificazione dei tassi di partecipazione

In vigore dal 21 giu 1999
1. La partecipazione dei Fondi è modulata in funzione dei seguenti elementi: a) gravità dei problemi specifici, in particolare regionali o sociali, ai quali porre rimedio mediante gli interventi, b) capacità finanziaria dello Stato membro interessato, tenuto conto segnatamente della sua prosperità relativa e della necessità di evitare aumenti eccessivi delle spese di bilancio, c) nel contesto degli obiettivi dei Fondi di cui all', interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista comunitario, se del caso, per l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne e per la tutela e il miglioramento dell'ambiente, in particolare per l'applicazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva, nonché del principio "chi inquina paga", d) interesse che gli interventi e gli assi prioritari rivestono dal punto di vista regionale e nazionale, e) caratteristiche proprie del tipo d'intervento e dell'asse prioritario di cui trattasi, al fine di tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione, f) impiego ottimale delle risorse finanziarie nei piani di finanziamento, inclusa la combinazione di risorse pubbliche e private, ricorso a strumenti finanziari appropriati conformemente all', paragrafo 2, e scelta delle forme di finanziamento ai sensi dell', paragrafo 3. Nei casi in cui la partecipazione del FSE è differenziata conformemente all', paragrafo 1, occorre tener conto delle esigenze individuate mediante la valutazione ex ante, segnatamente in materia di risorse umane e occupazione. 2. La partecipazione dei Fondi è calcolata o rispetto ai costi totali ammissibili, o rispetto all'insieme delle spese, pubbliche o assimilabili, ammissibili (nazionali, regionali o locali e comunitarie) relative a ciascun intervento. 3. La partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti: a) Il 75 % al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 50 % delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1. Qualora tali regioni siano situate in uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, la partecipazione comunitaria può, in casi eccezionali debitamente giustificati, ammontare all'80 % al massimo del costo totale ammissibile e all'85 % al massimo del costo totale ammissibile nelle regioni ultraperiferiche, nonché nelle isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza, b) il 50 % al massimo del costo totale ammissibile e, di norma, almeno il 25 % delle spese pubbliche ammissibili, per le misure attuate nelle regioni interessate dagli obiettivi n. 2 o n. 3. Nel caso d'investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi rispetta i massimali di intensità dell'aiuto e di cumulo decisi in materia di aiuti di Stato. 4. Se l'intervento di cui trattasi comporta il finanziamento di investimenti generatori di entrate, la partecipazione dei Fondi a siffatti investimenti è determinata tenendo conto, fra le caratteristiche proprie, dell'entità del margine lordo di autofinanziamento che è normalmente atteso per la categoria di investimenti in questione in funzione delle condizioni macroeconomiche in cui gli investimenti devono essere realizzati e senza che la partecipazione dei Fondi comporti un aumento dell'impegno nazionale di bilancio. In ogni caso la partecipazione dei Fondi rispetta i limiti seguenti: a) nel caso di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti, la partecipazione non può superare: i) il 40 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, a cui può aggiungersi una maggiorazione massima del 10 % negli Stati membri nei quali interviene il Fondo di coesione; ii) il 25 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2; iii) a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento che non siano aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile; b) nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione non può superare: i) il 35 % del costo totale ammissibile nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1; ii) il 15 % del costo totale ammissibile nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2; iii) nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese, a tali tassi può essere applicata una maggiorazione destinata a forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti; tale maggiorazione non può comunque essere superiore al 10 % del costo totale ammissibile. 5. I riferimenti fatti dai paragrafi 3 e 4 alle regioni e zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 e n. 2 si intendono fatti anche alle regioni e zone che beneficiano, da una parte, del sostegno transitorio a titolo dell', paragrafo 1 e di un sostegno a titolo dell', paragrafo 4 e, dall'altra, di un sostegno a titolo dell', paragrafo 2, rispettivamente. 6. Le misure di cui agli , attuate su iniziativa della Commissione, possono essere finanziate al 100 % del costo totale. Le misure di cui all' attuate per conto della Commissione sono finanziate al 100 % del costo totale. 7. Per le misure di assistenza tecnica nel quadro della programmazione e le iniziative comunitarie si applicano i tassi contemplati nel presente articolo.
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