Art. 18

Programmi operativi

In vigore dal 21 giu 1999
1. Gli interventi che rientrano in un quadro comunitario di sostegno sono attuati, di norma, sotto forma di un programma operativo integrato per regione definito all'. 2. Ogni programma operativo comprende quanto segue: a) gli assi prioritari del programma stesso, con indicazioni circa la loro coerenza con il quadro comunitario di sostegno corrispondente, i relativi obiettivi specifici quantificati nella misura in cui la loro natura lo consenta, e la valutazione dell'impatto atteso conformemente all', paragrafo 2; b) la descrizione sintetica delle misure previste per attuare gli assi prioritari, compresi gli elementi di informazione necessari alla verifica di conformità con i regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato; se del caso, la natura delle misure necessarie alla preparazione, alla sorveglianza e alla valutazione del programma operativo; c) un piano finanziario indicativo che precisi per ciascun asse prioritario e per ogni anno, conformemente agli , l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, ove opportuno della BEI e degli altri strumenti finanziari - indicando anche a titolo informativo l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all' del regolamento (CE) n. 1257/1999 - qualora essi contribuiscano direttamente al piano finanziario, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro, corrispondenti alla partecipazione di ciascun Fondo. Il piano finanziario indica separatamente, nel totale della partecipazione dei vari Fondi, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio. Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie tenuto conto della degressività di cui all', paragrafo 3, terzo comma; d) le disposizioni di attuazione del programma operativo, riguardanti quanto segue: i) la designazione da parte dello Stato membro di un'autorità di gestione ai sensi dell', lettera n), responsabile della gestione del programma operativo, conformemente all'; ii) la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo; iii) la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, compreso il ruolo del comitato di sorveglianza; iv) la definizione delle procedure concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie per assicurarne la trasparenza dei flussi; v) la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo del programma operativo. 3. Il complemento di programmazione comprende quanto segue: a) le misure di attuazione dei corrispondenti assi prioritari del programma operativo; la valutazione ex ante, conformemente all', paragrafo 3, delle misure quantificate se la loro natura lo consente; i corrispondenti indicatori di sorveglianza di cui all'; b) la definizione delle categorie di beneficiari finali delle misure; c) il piano finanziario che precisa per ciascuna misura, conformemente agli , l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo in questione, e se del caso della BEI, e degli altri strumenti finanziari, nonché l'importo dei finanziamenti ammissibili pubblici o assimilabili, e la stima di quelli privati, corrispondenti alla partecipazione dei Fondi; il tasso di partecipazione di un Fondo a una misura è fissato conformemente all' e tenuto conto del totale degli stanziamenti comunitari assegnati all'asse prioritario in questione. Il piano finanziario indica separatamente gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano del sostegno transitorio. Il piano finanziario contiene una descrizione delle disposizioni adottate ai fini del cofinanziamento delle misure, tenuto conto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato; d) le misure che devono assicurare la pubblicità del programma operativo conformemente all'; e) la descrizione delle modalità convenute fra la Commissione e lo Stato membro interessato ai fini dello scambio informatizzato, ove possibile, dei dati necessari a soddisfare le esigenze di gestione, sorveglianza e valutazione previste dal presente regolamento.
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Art. 18 Regolamento (UE) 1999/1260 — Programmi operativi | Portale Normativo