Art. 46

Informazione e pubblicità

In vigore dal 21 giu 1999
1. Ai fini della consultazione di cui all', paragrafo 1, gli Stati membri provvedono che i piani siano resi pubblici. 2. Senza pregiudizio dell', paragrafo 1, l'autorità di gestione ha la responsabilità di assicurare che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare: a) i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate in merito alle possibilità offerte dall'intervento; b) l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo. 3. Gli Stati membri consultano la Commissione, conformemente all', paragrafo 2, e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. TITOLO VI PROCEDURA DI COMITATO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1260:oj#art-46

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 46 Regolamento (UE) 1999/1260 — Informazione e pubblicità | Portale Normativo