Art. 46
Informazione e pubblicità
In vigore dal 21 giu 1999
1. Ai fini della consultazione di cui all', paragrafo 1, gli Stati membri provvedono che i piani siano resi pubblici.
2. Senza pregiudizio dell', paragrafo 1, l'autorità di gestione ha la responsabilità di assicurare che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare:
a) i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate in merito alle possibilità offerte dall'intervento;
b) l'opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.
3. Gli Stati membri consultano la Commissione, conformemente all', paragrafo 2, e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
TITOLO VI
PROCEDURA DI COMITATO
Storico versioni
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