Art. 37
Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione
In vigore dal 21 giu 1999
1. Per gli interventi pluriennali, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, conformemente alle modalità definite all', paragrafo 1, entro sei mesi dalla fine dell'anno civile completo di attuazione, un rapporto annuale di esecuzione. Un rapporto finale viene trasmesso alla Commissione entro sei mesi dal termine finale di ammissibilità delle spese.
Per ogni intervento di durata inferiore a due anni, l'autorità di gestione presenta alla Commissione unicamente un rapporto finale. Quest'ultimo viene presentato entro sei mesi dall'ultimo pagamento eseguito dall'autorità di pagamento.
Prima di essere trasmesso alla Commissione, il rapporto in parola è esaminato e approvato dal comitato di sorveglianza.
Dopo aver ricevuto il rapporto annuale di esecuzione, la Commissione indica entro due mesi, fornendo le ragioni, se questo è ritenuto insoddisfacente. In caso contrario, il rapporto è considerato accettato. Per il rapporto finale, la Commissione reagisce entro cinque mesi dalla ricezione dello stesso.
2. Ogni rapporto annuale e ogni rapporto finale di esecuzione contengono i seguenti elementi:
a) qualsiasi cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l'esecuzione dell'intervento, segnatamente tendenze socioeconomiche significative, modificazioni delle politiche nazionali, regionali o settoriali, del quadro di riferimento di cui all', lettera c), nonché delle loro ripercussioni, ove ve ne siano, sulla coerenza tra gli interventi dei vari Fondi o tra questi e gli interventi di altri strumenti finanziari;
b) lo stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure per ciascuno dei Fondi rispetto ai corrispondenti obiettivi specifici quantificando, laddove e nel momento in cui sia possibile, degli indicatori fisici, di risultato e di impatto di cui all' al livello appropriato (asse prioritario o misura);
c) l'esecuzione finanziaria dell'intervento, che illustra, per le singole misure, il rendiconto delle spese totali effettivamente pagate dall'autorità di pagamento nonché il rendiconto dei pagamenti totali ricevuti dalla Commissione con quantificazione degli indicatori finanziari di cui all', paragrafo 2, lettera c); l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio è presentata in modo distinto per i singoli assi prioritari; l'esecuzione finanziaria del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all' del regolamento (CE) n. 1257/1999 è presentata al livello dell'importo totale dell'esecuzione finanziaria;
d) le disposizioni prese dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficienza dell'esecuzione, riguardanti segnatamente:
i) le azioni di sorveglianza, controllo finanziario e valutazione delle operazioni, comprese le modalità di raccolta dei dati;
ii) una sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell'intervento e le eventuali misure adottate, comprese le risposte alle raccomandazioni di adattamento formulate ai sensi dell', paragrafo 2, o alle richieste di misure correttive ai sensi dell', paragrafo 4;
iii) il ricorso all'assistenza tecnica;
iv) le misure prese per assicurare la pubblicità dell'intervento conformemente all'.
e) le misure adottate per assicurare la compatibilità con le altre politiche comunitarie come stabilito all' e per assicurare il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2, seconda comma;
f) un capitolo distinto, se del caso, sullo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti e delle sovvenzioni globali.
CAPO II
CONTROLLO FINANZIARIO
Storico versioni
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