Art. 40

Disposizioni generali

In vigore dal 21 giu 1999
1. Per valutare l'efficacia degli interventi strutturali, l'azione comunitaria è oggetto di una valutazione ex ante, di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post, volte a determinarne l'impatto rispetto agli obiettivi di cui all' e ad analizzarne le incidenze su problemi strutturali specifici. 2. L'efficacia dell'azione dei Fondi viene valutata in funzione dei criteri seguenti: a) impatto globale sul conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 158 del trattato e segnatamente sul rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, b) impatto delle priorità proposte nei piani e degli assi prioritari previsti in ciascun quadro comunitario di sostegno e in ciascun intervento. 3. Le autorità competenti degli singoli Stati membri e la Commissione si dotano dei mezzi appropriati e raccolgono i dati necessari affinché la valutazione possa svolgersi nel modo più efficace possibile. La valutazione ricorre in tale contesto ai vari elementi che possono essere forniti dal sistema di sorveglianza, completati se del caso dalla raccolta di informazioni intese a migliorarne la pertinenza. Su iniziativa degli Stati membri o della Commissione, previa informazione dello Stato membro interessato, possono essere avviate forme di valutazione complementare, se del caso tematiche, per identificare esperienze trasferibili. 4. I risultati della valutazione sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico. Per quanto riguarda i risultati della valutazione di cui all', è necessario l'accordo del comitato di sorveglianza secondo le disposizioni istituzionali di ciascuno Stato membro. 5. Le modalità di valutazione sono precisate nei quadri comunitari di sostegno e negli interventi.
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Art. 40 Regolamento (UE) 1999/1260 — Disposizioni generali | Portale Normativo