Art. 41

Valutazione ex ante

In vigore dal 21 giu 1999
1. La valutazione ex ante serve di base alla preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione dei quali è parte integrante. La valutazione ex ante rientra nella responsabilità delle autorità competenti per la preparazione dei piani, degli interventi e del complemento di programmazione. 2. All'atto della preparazione dei piani e degli interventi la valutazione ex ante riguarda l'analisi dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore considerato. Essa valuta, sulla base dei criteri elencati nell', paragrafo 2, lettera a), la coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle regioni o zone interessate, compresa la loro evoluzione demografica, nonché l'impatto atteso delle priorità d'azione previste, quantificandone, se la loro natura lo consente, gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza. La valutazione ex ante tiene conto in particolar modo della situazione in materia di competitività e di innovazione, di piccole e medie imprese, di occupazione nonché di mercato del lavoro rispetto alla strategia europea per l'occupazione, di ambiente e di parità fra uomini e donne e comprende in particolar modo quanto segue: a) una valutazione ex ante della situazione socioeconomica, principalmente delle tendenze del mercato del lavoro, anche nelle regioni che hanno problemi particolari in materia di occupazione, e della strategia globale nel settore dello sviluppo delle risorse umane, nonché del modo in cui tale strategia è collegata alla strategia nazionale per l'occupazione quale descritta nei piani d'azione nazionali; b) una valutazione ex ante della situazione ambientale della regione considerata, segnatamente per i settori ambientali sui quali presumibilmente l'intervento avrà un impatto notevole; delle disposizioni volte ad integrare l'aspetto ambientale nell'intervento, nonché della coerenza fra le prime e gli obiettivi a breve e lungo termine fissati a livello nazionale, regionale e locale (ad esempio, piani di gestione dell'ambiente); delle disposizioni intese ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di ambiente. La valutazione ex ante fornisce una descrizione, quantificata nella misura del possibile, della situazione ambientale attuale e una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi sulla situazione ambientale; c) una valutazione ex ante della situazione in termini di parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, inclusi gli obblighi specifici di ciascun gruppo; una stima dell'impatto atteso della strategia e degli interventi, in special modo per l'integrazione delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro, per l'istruzione e la formazione professionale, per l'attività imprenditoriale delle donne e per la conciliazione tra vita familiare e vita professionale. La valutazione ex ante verifica la pertinenza delle modalità di attuazione e di sorveglianza previste nonché la coerenza con le politiche comunitarie e la presa in conto degli orientamenti indicativi di cui all', paragrafo 3. Essa prende in considerazione i risultati delle valutazioni relative ai periodi di programmazione precedenti. 3. La valutazione delle misure previste nel complemento di programmazione mira a comprovarne la coerenza con gli obiettivi degli assi prioritari corrispondenti, a quantificarne gli obiettivi specifici, nella misura in cui la loro natura lo consenta, ed inoltre, come previsto all', paragrafo 3, lettera b), a verificare la pertinenza dei criteri di selezione.
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Art. 41 Regolamento (UE) 1999/1260 — Valutazione ex ante | Portale Normativo