Art. 45

Rapporti

In vigore dal 21 giu 1999
1. In applicazione dell'articolo 159 del trattato, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i Fondi, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari vi hanno contribuito. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue: a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale, con indicazioni in merito alla situazione e all'evoluzione socioeconomica delle regioni e con un'analisi dei flussi di investimenti diretti e del relativo impatto sulla situazione dell'occupazione a livello comunitario; b) un bilancio del ruolo dei Fondi, del Fondo di coesione, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché un'indicazione dell'impatto esercitato dalle altre politiche comunitarie o nazionali nella realizzazione di questo processo; c) le eventuali proposte concernenti azioni e politiche comunitarie da adottare per rafforzare la coesione economica e sociale. 2. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue: a) un bilancio delle attività di ciascun Fondo, dell'utilizzazione delle relative risorse di bilancio e della concentrazione degli interventi, nonché un bilancio dell'impiego degli altri strumenti finanziari di competenza della Commissione e della concentrazione delle risorse di questi ultimi; tale bilancio comprende: - una ripartizione annua per singolo Stato membro degli stanziamenti impegnati e pagati per ciascun Fondo, anche a titolo delle iniziative comunitarie; - una valutazione annuale delle azioni innovative e di assistenza tecnica; b) un bilancio del coordinamento degli interventi dei Fondi tra loro e con quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari; c) non appena siano disponibili, i risultati delle valutazioni di cui all' con indicazioni circa l'adeguamento degli interventi, e di cui all', nonché una valutazione della coerenza tra le azioni dei Fondi e le politiche comunitarie di cui all'; d) l'elenco dei grandi progetti che hanno beneficiato di un contributo dei Fondi; e) i risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione, a norma dell', paragrafo 2, con gli insegnamenti tratti dagli stessi e l'indicazione del numero e dell'entità finanziaria delle irregolarità constatate e delle rettifiche finanziarie effettuate ai sensi dell', paragrafo 2; f) ragguagli in merito ai pareri dei comitati, emessi in applicazione degli articoli da 48 a 51.
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Art. 45 Regolamento (UE) 1999/1260 — Rapporti | Portale Normativo