Art. 47

Disposizioni generali

In vigore dal 21 giu 1999
1. Nell'attuazione del presente regolamento la Commissione è assistita da quattro comitati: a) il comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni; b) il comitato di cui all'articolo 147 del trattato; c) il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale; d) il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura. 2. Quando i comitati di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), esercitano le competenze di comitati consultivi ai sensi, rispettivamente, degli , si applica la seguente procedura: - il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare; - il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione; - il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale; - la Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. 3. Quando i comitati di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), esercitano le competenze di comitati di gestione ai sensi, rispettivamente, degli , si applica la seguente procedura: - il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare; - il comitato formula il parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto; - la Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: - essa può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise; - il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al quarto trattino. 4. La Commissione sottopone ai comitati i rapporti di cui all'. Essa può chiedere il parere di un comitato su qualunque questione relativa agli interventi dei Fondi diversi da quelli previsti nel presente titolo, comprese le questioni trattate principalmente da altri comitati. 5. I pareri di ciascun comitato sono comunicati agli altri comitati di cui al presente titolo. 6. Ciascun comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 7. Il Parlamento europeo viene regolarmente informato in merito ai lavori dei comitati.
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Art. 47 Regolamento (UE) 1999/1260 — Disposizioni generali | Portale Normativo