Art. 48

Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni

In vigore dal 21 giu 1999
1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto. 2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni: a) le modalità di applicazione di cui all', paragrafo 2; Gli altri comitati sono consultati sulle suddette modalità di applicazione, nella loro funzione consultiva, per quanto di loro competenza; b) le modalità di applicazione di cui all' del regolamento (CE) n. 1261/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale(13); c) gli orientamenti relativi alle iniziative comunitarie di cui all', paragrafo 1, lettera a) ("INTERREG") ed all', paragrafo 1, lettera b) ("URBAN"); d) gli orientamenti relativi ai diversi tipi di azioni innovatrici di cui all', in caso di contributo del FESR. 3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni: a) l'elaborazione e revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2; b) i quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2; c) i tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all', in caso di contributo del FESR; d) qualsiasi altra questione relativa agli articoli da 20 a 22.
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Art. 48 Regolamento (UE) 1999/1260 — Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni | Portale Normativo