Art. 53

Modalità di applicazione

In vigore dal 21 giu 1999
1. La Commissione è incaricata dell'applicazione del presente regolamento. 2. La Commissione adotta le modalità di applicazione degli secondo la procedura prevista all', paragrafo 2, lettera a). Essa adotta altresì, secondo la stessa procedura e qualora necessario in casi imprevedibili, altre modalità di applicazione del presente regolamento.
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Art. 53 Regolamento (UE) 1999/1260 — Modalità di applicazione | Portale Normativo