Art. 49

Comitato di cui all'articolo 147 del trattato

In vigore dal 21 giu 1999
1. Il comitato istituito ai sensi dell'articolo 147 del trattato è composto di due rappresentanti del governo, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno degli Stati membri. Il membro della Commissione incaricato della presidenza può delegare questa funzione a un alto funzionario della Commissione. Per ciascuno Stato membro viene nominto un supplente per ognuna delle categorie di cui al primo comma. In mancanza di uno o dei due membri, il supplente partecipa di pieno diritto alle deliberazioni. I membri e i supplenti sono nominati dal Consiglio, su proposta della Commissione, per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio si adopera per assicurare, nella composizione del comitato, una rappresentanza equa dei vari gruppi interessati. Per le questioni all'ordine del giorno che la riguardano, la BEI designa un rappresentante senza diritto di voto. 2. Il comitato: a) esprime un parere in merito ai progetti di decisioni della Commissione sui documenti unici di programmazione e sui quadri comunitari di sostegno a titolo dell'obiettivo n. 3, nonché sui quadri comunitari di sostegno e sulle informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione a titolo degli obiettivi n. 1 e n. 2 nella misura in cui sia previsto un contributo del FSE; b) esprime un parere in merito alle modalità di applicazione di cui all', paragrafo 2; c) è consultato sulle modalità di applicazione di cui all' del regolamento (CE) n. 1262/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al Fondo sociale europeo(14); d) esprime un parere in merito agli orientamenti della Commissione per l'iniziativa comunitaria di cui all', paragrafo 1, lettera d) ("EQUAL") nonché per i vari tipi di azioni innovative nell'ambito dell', in caso di contributo del FSE. La Commissione ha inoltre facoltà di sottoporre al comitato ulteriori questioni relative agli articoli da 20 a 22; e) è consultato in merito ai tipi di azioni di assistenza tecnica di cui all', in caso di contributo del FSE. 3. Ai fini dell'adozione, i pareri del comitato sono approvati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. La Commissione informa il comitato del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.
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Art. 49 Regolamento (UE) 1999/1260 — Comitato di cui all'articolo 147 del trattato | Portale Normativo