Art. 50
Comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale
In vigore dal 21 giu 1999
1. Sotto l'egida della Commissione è istituito un comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La BEI designa un rappresentante senza diritto di voto.
2. Il comitato esercita le competenze di comitato di gestione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3, quando tratta le seguenti questioni:
a) le modalità di applicazione e le disposizioni transitorie di cui agli del regolamento (CE) n. 1257/1999;
b) gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria di cui all', paragrafo 1, lettera c) ("LEADER").
3. Il comitato esercita le competenze di comitato consultivo secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, quando tratta le seguenti questioni:
a) l'elaborazione e la revisione dell'elenco delle zone che possono beneficiare dell'obiettivo n. 2;
b) le parti dell'intervento concernenti le strutture agrarie e lo sviluppo rurale incluse nei progetti di decisione della Commissione relativi ai quadri comunitari di sostegno e le informazioni corrispondenti contenute nei documenti unici di programmazione per le regioni degli obiettivi n. 1 e n. 2;
c) le modalità di applicazione di cui all', paragrafo 2;
d) i tipi di azioni di assistenza tecnica ai sensi dell', in caso di contributo del FEAOG;
e) qualsiasi altra questione attinente agli articoli da 20 a 22.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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