Art. 42

Valutazione intermedia

In vigore dal 21 giu 1999
1. La valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex ante, i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi. Valuta altresì l'impiego dei fondi, nonché lo svolgimento della sorveglianza e della realizzazione. 2. La valutazione intermedia è effettuata sotto la responsabilità di gestione, in collaborazione con la Commissione e con lo Stato membro. Essa verte sui singoli quadri comunitari di sostegno e sui singoli interventi. È effettuata da un valutatore indipendente, è presentata al comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento, ai sensi dell', paragrafo 3, e successivamente è trasmessa alla Commissione, in linea generale tre anni dopo l'approvazione del quadro comunitario di sostegno o dell'intervento e al più tardi il 31 dicembre 2003, per la revisione di cui all', paragrafo 2. 3. Sulla base di criteri previamente definiti di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la Commissione esamina la pertinenza e la qualità della valutazione, in vista della revisione dell'intervento e dell'assegnazione della riserva di cui all'. 4. Nel prosieguo della valutazione intermedia, è effettuato un suo aggiornamento per ciascun quadro comunitario di sostegno e ciascun intervento. Essa è conclusa entro il 31 dicembre 2005 onde preparare gli interventi successivi.
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Art. 42 Regolamento (UE) 1999/1260 — Valutazione intermedia | Portale Normativo