Art. 35

Comitati di sorveglianza

In vigore dal 21 giu 1999
1. Ogni quadro comuntario di sostegno o documento unico di programmazione e ogni programma operativo è seguito da un comitato di sorveglianza. I comitati di sorveglianza sono istituiti dallo Stato membro, d'accordo con l'autorità di gestione previa consultazione delle parti. Questi promuovono un'equilibrata partecipazione di donne e uomini. I comitati di sorveglianza sono istituiti al più tardi entro tre mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Il comitato di sorveglianza è di competenza dello Stato membro, anche dal punto di vista giurisdizionale. 2. Un rappresentante della Commissione e, se del caso, della BEI partecipa ai lavori del comitato con voto consultivo. Il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nel quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione. In linea di massima, il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione. 3. Il comitato di sorveglianza si assicura dell'efficienza e della qualità dell'esecuzione dell'intervento. A tal fine: a) conformemente all', conferma o adatta il complemento di programma, compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza dell'intervento. La sua approvazione è richiesta prima di qualsiasi ulteriore adattamento; b) esamina ed approva entro sei mesi dall'approvazione dell'intervento, i criteri di selezione delle operazioni finanziate a titolo di ciascuna misura; c) valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'intervento; d) esamina i risultati dell'esecuzione, segnatamente il conseguimento degli obiettivi fissati a livello delle misure, nonché la valutazione intermedia di cui all'; e) esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione; f) esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione dei Fondi; g) può comunque proporre all'autorità di gestione qualsiasi adattamento o revisione dell'intervento, che renda possibile il conseguimento degli obiettivi di cui all' o migliori la gestione dell'intervento, anche per quanto riguarda la gestione finanziaria. Qualsiasi adattamento dell'intervento viene eseguito conformemente all', paragrafo 3.
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Art. 35 Regolamento (UE) 1999/1260 — Comitati di sorveglianza | Portale Normativo