Art. 45 · Rapporti

Art. 45

Rapporti

In vigore dal 21 giu 1999
1. In applicazione dell'articolo 159 del trattato, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i Fondi, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti finanziari vi hanno contribuito. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue: a) un bilancio dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale, con indicazioni in merito alla situazione e all'evoluzione socioeconomica delle regioni e con un'analisi dei flussi di investimenti diretti e del relativo impatto sulla situazione dell'occupazione a livello comunitario; b) un bilancio del ruolo dei Fondi, del Fondo di coesione, della BEI e degli altri strumenti finanziari, nonché un'indicazione dell'impatto esercitato dalle altre politiche comunitarie o nazionali nella realizzazione di questo processo; c) le eventuali proposte concernenti azioni e politiche comunitarie da adottare per rafforzare la coesione economica e sociale. 2. Anteriormente al 1o novembre di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni un rapporto sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. Tale rapporto comprende segnatamente quanto segue: a) un bilancio delle attività di ciascun Fondo, dell'utilizzazione delle relative risorse di bilancio e della concentrazione degli interventi, nonché un bilancio dell'impiego degli altri strumenti finanziari di competenza della Commissione e della concentrazione delle risorse di questi ultimi; tale bilancio comprende: - una ripartizione annua per singolo Stato membro degli stanziamenti impegnati e pagati per ciascun Fondo, anche a titolo delle iniziative comunitarie; - una valutazione annuale delle azioni innovative e di assistenza tecnica; b) un bilancio del coordinamento degli interventi dei Fondi tra loro e con quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari; c) non appena siano disponibili, i risultati delle valutazioni di cui all' con indicazioni circa l'adeguamento degli interventi, e di cui all', nonché una valutazione della coerenza tra le azioni dei Fondi e le politiche comunitarie di cui all'; d) l'elenco dei grandi progetti che hanno beneficiato di un contributo dei Fondi; e) i risultati dei controlli eseguiti dalla Commissione, a norma dell', paragrafo 2, con gli insegnamenti tratti dagli stessi e l'indicazione del numero e dell'entità finanziaria delle irregolarità constatate e delle rettifiche finanziarie effettuate ai sensi dell', paragrafo 2; f) ragguagli in merito ai pareri dei comitati, emessi in applicazione degli articoli da 48 a 51.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1260:oj#art-45