Art. 32
Pagamenti
In vigore dal 21 giu 1999
1. Il pagamento, da parte della Commissione, della partecipazione dei Fondi è eseguito in conformità dei corrispondenti impegni di bilancio e ha come destinataria l'autorità di pagamento ai sensi dell', lettera o).
I pagamenti sono imputati all'impegno aperto risalente più indietro nel tempo eseguito in forza dell'.
Il pagamento può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o di pagamenti del saldo. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente.
In funzione delle disponibilità finanziarie, la Commissione esegue i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a due mesi, a decorrere dal ricevimento di una domanda ammissibile, come previsto nel paragrafo 3.
L'autorità di pagamento provvede affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto. Non vengono applicate detrazioni, trattenute o altre commissioni specifiche che potrebbero ridurre gli importi predetti.
2. All'atto del primo impegno, la Commissione versa un acconto all'autorità di pagamento. L'acconto è pari al 7 % della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione. In linea di principio può essere frazionato su due esercizi di bilancio al massimo, in funzione delle disponibilità di bilancio.
Per la durata dell'intervento, l'autorità di pagamento ricorre all'acconto per regolare la partecipazione comunitaria alle spese relative a detto intervento.
Tutto o parte dell'acconto, in funzione dei progressi nell'attuazione dell'intervento, è rimborsato alla Commissione dall'autorità di pagamento qualora nessuna domanda di pagamento sia stata trasmessa alla Commissione entro diciotto mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. Gli interessi eventualmente maturati sull'acconto sono destinati dall'autorità di pagamento all'intervento di cui trattasi.
3. I pagamenti intermedi sono effettuati da parte della Commissione per rimborsare le spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate dall'autorità di pagamento. Essi sono eseguiti per ogni singolo intervento e calcolati per le misure contenute nel piano di finanziamento del complemento di programmazione. Essi devono rispettare le seguenti condizioni:
a) presentazione alla Commissione del complemento di programma recante gli elementi contemplati all', paragrafo 3;
b) trasmissione alla Commissione dell'ultima relazione annuale di esecuzione da presentare, recante gli elementi contemplati all';
c) trasmissione alla Commissione della valutazione intermedia dell'intervento di cui all', ove prevista;
d) coerenza, nelle decisioni dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza, con l'importo totale della partecipazione dei fondi concesso per gli assi prioritari di cui trattasi;
e) attuazione, nei termini previsti, delle eventuali raccomandazioni di cui all', paragrafo 2, o motivazione trasmessa dallo Stato membro per illustrare le ragioni per cui non è stato preso alcun provvedimento, qualora dette raccomandazioni mirino a colmare insufficienze gravi del sistema di sorveglianza o di gestione tali da mettere in causa la buona gestione finanziaria dell'intervento; evasione delle richieste di misure correttive di cui all', paragrafo 4, qualora le domande riguardino la o le misure in questione;
f) assenza di sospensione di pagamenti, a norma dell', paragrafo 2, primo comma, e assenza di decisione della Commissione di avviare un procedimento d'infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato, riguardo alla misura o alle misure oggetto della domanda di cui trattasi.
Se una delle condizioni non è rispettata e la domanda di pagamento non è pertanto ammissibile, lo Stato membro e l'autorità di pagamento ne sono informati senza indugio dalla Commissione e adottano le disposizioni necessarie per porre rimedio alla situazione.
Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto possibile, le domande di pagamento intermedio siano raggruppate e inoltrate alla Commissione tre volte all'anno, fermo restando che l'ultima domanda di pagamento deve essere presentata entro il 31 ottobre.
Le domande di pagamento intermedio operano una distinzione, a livello dei singoli assi prioritari, per le spese pagate nelle regioni o zone che beneficiano del sostegno transitorio.
Il totale cumulato dei pagamenti, di cui al paragrafo 2 e al presente paragrafo, versati a favore di un intervento rappresenta al massimo il 95 % della partecipazione dei Fondi all'intervento stesso.
4. Il pagamento del saldo dell'intervento viene eseguito in presenza delle seguenti condizioni:
a) se l'autorità di pagamento ha presentato alla Commissione, entro sei mesi dal termine fissato per il pagamento nella decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate;
b) se la relazione finale di esecuzione è stata presentata alla Commissione e approvata dalla medesima;
c) se lo Stato membro ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione di cui all', paragrafo 1, lettera f).
5. Il pagamento definitivo del saldo non può più essere rettificato, a richiesta dello Stato membro, se l'autorità di pagamento non ne ha fatto domanda alla Commissione entro nove mesi a decorrere dalla data di versamento del saldo di cui trattasi.
6. Gli Stati membri designano le autorità preposte al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le previsioni aggiornate sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e quelle per l'esercizio finanziario successivo.
9. Per le azioni innovatrici di cui all' e le misure di cui all', la Commissione fissa le procedure di pagamento appropriate, coerentemente con gli obiettivi delle presenti disposizioni, e le notifica ai comitati di cui agli articoli da 48 a 51.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:1260:oj#art-32