Art. 31

Impegni di bilancio

In vigore dal 21 giu 1999
1. Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti sulla base della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi. 2. Gli impegni per gli interventi di durata pari o superiore a due anni sono assunti annualmente. Il primo impegno è assunto quando la Commissione adotta la decisione di approvazione dell'intervento. Gli impegni successivi sono assunti, di norma, entro il 30 aprile di ogni anno. La quota di un impegno che non è stata liquidata mediante acconto o per la quale non è stata presentata alla Commissione una domanda di pagamento ammissibile, quale definita nell', paragrafo 3, alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno o, eventualmente e per gli importi in questione, alla data di una successiva decisione della Commissione necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all', paragrafo 1, è disimpegnata automaticamente dalla Commissione; la partecipazione dei Fondi all'intervento in questione viene ridotta in misura corrispondente. Il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è sospeso per la parte dell'impegno corrispondente alle operazioni oggetto, alla data prevista del disimpegno, di una procedura giudiziaria, o di un ricorso amministrativo con effetti sospensivi, fatti salvi il ricevimento da parte della Commissione di un'informazione preliminare e motivata dello Stato membro interessato, con l'esposizione dei motivi, e la sua diffusione da parte della Commissione. La Commissione informa comunque in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di pagamento ogniqualvolta sussista il rischio di applicazione del disimpegno automatico previsto dal secondo comma. In caso di entrata in vigore del presente regolamento successivamente al 1o gennaio 2000, il termine di disimpegno automatico di cui al secondo comma è prorogato per il primo impegno del numero di mesi che separa il 1o gennaio 2000 dalla data della decisione relativa alla partecipazione dei Fondi di cui all'. 3. Per gli interventi di durata inferiore a due anni, l'importo totale della partecipazione dei Fondi è impegnato quando la Commissione adotta la decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.
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Art. 31 Regolamento (UE) 1999/1260 — Impegni di bilancio | Portale Normativo