Art. 16

Piani

In vigore dal 21 giu 1999
1. I piani presentati a titolo degli obiettivi n. 1, n. 2 e n. 3 si basano sulle corrispondenti priorità nazionali e regionali e tengono conto degli orientamenti indicativi di cui all', paragrafo 3, e comprendono: a) la descrizione quantificata ove possibile, della situazione attuale relativamente alle disparità, ai ritardi e alle potenzialità di sviluppo nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, oppure alla riconversione nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2, oppure allo sviluppo delle risorse umane e alla politica dell'occupazione nello Stato membro e nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 3; inoltre, la descrizione delle risorse finanziarie mobilitate e dei principali risultati conseguiti nel periodo di programmazione precedente, tenendo conto dei risultati disponibili delle valutazioni; b) la descrizione di una strategia idonea a conseguire gli obiettivi di cui all' e le priorità scelte per lo sviluppo sostenibile e la riconversione duratura delle varie regioni e zone, comprese le zone rurali, nonché per il relativo sviluppo delle risorse umane e l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi d'istruzione, di formazione e di occupazione. In aggiunta agli altri punti elencati nel presente paragrafo, gli Stati membri dimostrano, per ciascun piano dell'obiettivo n. 3, che le priorità previste sono coerenti con il piano nazionale per l'occupazione, mediante una descrizione degli obiettivi principali di tale strategia e dei principali mezzi atti a conseguirli. Gli Stati membri dimostrano inoltre che le attività in materia di risorse umane e di occupazione che sono previste in ciascun piano relativo all'obiettivo n. 2 e che dovrebbero beneficiare del sostegno dell'FSE sono quelle integrate nella strategia di riconversione, sono coordinate con gli altri Fondi e corrispondono alla valutazione ex ante in materia di risorse umane e di occupazione di cui all', paragrafo 2. Se le risorse necessarie a tal fine non ammontano ad un importo significativo, tali fabbisogni sono finanziati nell'ambito dell'obiettivo n. 3; c) le indicazioni sull'uso previsto e sulla forma della partecipazione finanziaria dei Fondi e, se del caso, della BEI e degli altri strumenti finanziari - compreso, a titolo informativo, anche l'importo totale del FEAOG, sezione "garanzia", per le misure di cui all' del regolamento (CE) n. 1257/1999 - e sui fabbisogni previsti in materia di assistenza tecnica; forniscono indicazioni in merito all'addizionalità conformemente all', paragrafo 2 che si concretizzano, per l'obiettivo n. 1 in una tabella indicativa del finanziamento globale che ricapitoli le risorse pubbliche o assimilabili nonché, se del caso, le risorse private stimate e le spese strutturali comunitarie per ciascuna delle priorità proposte nel piano. In ogni caso i piani operano una distinzione fra le dotazioni finanziarie previste per le zone che beneficiano del sostegno transitorio e quelle previste per le altre zone cui si applicano gli obiettivi n. 1 o n. 2. Nel caso in cui l'FSE intervenga a titolo degli obiettivi n. 2 e n. 3, i tassi di partecipazione possono essere più elevati nelle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 rispetto alle altre zone; Nel caso dell'obiettivo n. 3, tale piano di finanziamento indica la concentrazione degli stanziamenti previsti per le zone che si trovano ad affrontare problemi strutturali di riconversione economica e sociale; d) un resoconto delle disposizioni poste in atto per consultare le parti. 2. Nelle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1 i piani comprendono tutte le azioni rilevanti ai fini della riconversione economica e sociale, lo sviluppo delle risorse umane, tenuto conto del quadro di riferimento di cui all', paragrafo 1, lettera c), nonché lo sviluppo rurale e le strutture della pesca. Nel caso in cui uno Stato membro nel suo insieme sia interessato dell'obiettivo n. 1, il piano comprende i punti di cui al paragrafo 1, lettera b), secondo comma. 3. Gli Stati membri indicano gli elementi propri di ciascun Fondo, compresa l'entità delle partecipazioni finanziarie richieste, e forniscono ragguagli sui programmi operativi previsti, evidenziando in particolare gli obiettivi specifici e i principali tipi di misure previste.
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Art. 16 Regolamento (UE) 1999/1260 — Piani | Portale Normativo