Art. 11

Addizionalità

In vigore dal 21 giu 1999
1. Per assicurare un reale impatto economico, gli stanziamenti dei Fondi non possono sostituirsi alle spese a finalità strutturale pubbliche o assimilabili dello Stato membro. 2. A tal fine la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese pubbliche o assimilabili, a finalità strutturale, che lo Stato membro deve conservare nell'insieme delle sue regioni cui si applica detto obiettivo n. 1 nel corso del periodo di programmazione. Per gli obiettivi n. 2 e n. 3, considerati complessivamente, la Commissione e lo Stato membro interessato stabiliscono il livello delle spese da destinare alla politica attiva a favore del mercato del lavoro e, in casi giustificati, alle altre azioni volte a consentire di raggiungere i risultati perseguiti da tali due obiettivi, che lo Stato membro conserva a livello nazionale nel corso del periodo di programmazione. Dette spese sono stabilite dallo Stato membro e dalla Commissione, conformemente al quarto comma, prima della decisione della Commissione che approva un quadro comunitario di sostegno o documenti unici di programmazione relativi allo Stato membro interessato, e sono integrate in tali documenti. Di norma il livello delle spese di cui al primo e al secondo comma è pari almeno all'importo delle spese medie annue in termini reali raggiunto nel periodo di programmazione precedente, ed è determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui si effettuano i finanziamenti, e tenendo però conto di talune situazioni economiche specifiche, quali le privatizzazioni, il livello straordinario dello sforzo pubblico a finalità strutturale o assimilabile dello Stato membro durante il precedente periodo di programmazione e le evoluzioni congiunturali nazionali. Si tiene inoltre conto delle eventuali riduzioni delle spese a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo 1994-1999. 3. Nel corso del periodo di programmazione l'addizionalità è sottoposta al livello territoriale di cui al paragrafo 2 alle tre verifiche seguenti: a) una verifica ex ante, di cui al paragrafo 2, terzo comma che funga da quadro di riferimento per tutto il periodo della programmazione; b) una verifica intermedia entro tre anni dall'approvazione del quadro comunitario di sostegno ovvero dei documenti unici di programmazione e, in generale entro il 31 dicembre 2003, a seguito della quale la Commissione e lo Stato membro possono concordare una revisione del livello di spese strutturali da raggiungere, qualora l'andamento delle entrate pubbliche o dell'occupazione determinato dalla situazione economica nello Stato membro di cui trattasi si discosti in misura significativa da quello previsto nell'ambito della verifica ex ante; c) una verifica entro il 31 dicembre 2005. A tal fine lo Stato membro fornisce alla Commissione opportune informazioni al momento della presentazione dei piani, della verifica intermedia e di quella da effettuare entro il 31 dicembre 2005. Se necessario si ricorrerà ai metodi utilizzati per le stime statistiche. Indipendentemente da tali verifiche lo Stato membro, nel corso del periodo di programmazione, informa in qualunque momento la Commissione circa eventuali sviluppi in grado di mettere in causa la propria capacità di conservare il livello di spesa di cui al paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:1260:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Regolamento (UE) 1999/1260 — Addizionalità | Portale Normativo