Art. 51

In vigore dal 18 dic 1986
Per tener conto di situazioni particolari e ai fini di una migliore efficacia delle misure di ristrutturazione definite dal presente regolamento, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prevedere deroghe ai criteri tecnici di cui all', paragrafo 2, , paragrafo 1, , para- grafo 3, , paragrafo 1, , paragrafo 2, , paragrafo 1, , paragrafo 2, , paragrafo 1, , paragrafo 2, , paragrafo 3, , paragrafo 2, , paragrafo 3, , paragrafo 2, , paragrafo 4, , paragrafo 5, , paragrafo 2, , paragrafo 2, e in particolare adattamenti delle soglie e dei limiti previsti da questi articoli.
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