Art. 53

In vigore dal 18 dic 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per il ConsiglioIL PresidenteM. JOPLING (1)GU n. C 279 del 5. 11. 1986, pag. 3. (2)GU n. C 322 del 15. 12. 1986. (3)GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 1. (4)GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 78. (5)GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 9. (6)GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 56. (7)GU n. L 290 del 22. 10. 1983, pag. 15. (8)GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 49. (1)GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1. (2)GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 4. (1)GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (1)GU n. L 94 del 28. 4. 1979, pag. 13. (1)GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (1)GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 1. ALLEGATO I CONTENUTO MINIMO DEI PROGRAMMI PLURIENNALI DI ORIENTAMENTO III.Programmi concernenti la flotta da pesca 1.Situazione della pesca nell'economia nazionale e in quelle delle varie regioni interessate, 2.Situazione iniziale della flotta per categoria di pescherecci, per tipo di pesca e per regione (numero, stazza, potenza ed età) ; stima delle capacità di pesca. 3.Stima ed evoluzione prevedibili delle risorse alieutiche disponibili, in particolare nelle zone di pesca non soggetto alla regolamentazione comunitaria della pesca. 4.Incidenze sull'attività di pesca della situazione e dell'evoluzione prevedibili del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura. 5.Individuazione dei punti forti e dei punti deboli della flotta da pesca ; esigenze cui risponde il programma e obiettivi del medesimo. 6.Evoluzione della flotta e investimenti necessari durante il periodo coperto dal programma per ottenere la realizzazione degli obiettivi perseguiti (numero, stazza e potenza dei pescherecci che dovrebbero entrare in servizio o essere ritirati durante detto periodo) ; situazione della flotta e capacità di pesca prevista a conclusione del programma. II.Programmi concernenti l'acquicoltura e le zone marine protette 1.Situazione dell'acquicoltura nell'economia nazionale e in quella delle varie regioni interessate, 2.Situazione iniziale della produzione acquicola per tipo di allevamento per regione e per specie prodotta. 3.Stima del potenziale di produzione acquicola nelle regioni interessate, per specie e per tipo d'alleva- mento. 4.Incidenza sulla produzione acquicola della situazione attuale e dell'evoluzione prevedibile del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura. 5.Individuazione dei punti forti e dei punti deboli del settore dell'acquicoltura ; esigenze cui risponde il programma. 6.Obiettivi perseguiti dal programma e produzione acquicola auspicata a conclusione del programma, per tipo d'allevamento, per regione e per specie. 7.Investimenti necessari durante il periodo coperto dal programma per ottenere la realizzazione degli obiettivi perseguiti. 8.Prospettive di creazione o di sistemazione di zone marine protette ; investimenti previsti in questo settore, obiettivi perseguiti da tale azione. 9.Misure previste per garantire la tutela dell'ambiente. III.Dati comuni a tutti i programmi 1.Analisi critica dell'attuazione del programma precedente, 2.Stanziamenti, nazionali o regionali, previsti o da predisporre per la realizzazione del programma ; priorità nella concessione degli aiuti. 3.Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, introdotte o previste per garantire il controllo della realizzazione del programma. 4.Connessione con il programma o con i programmi specifici elaborati nel quadro del regolamento (CEE) n. 355/77, approvati dalla Commissione, 5.Compatibilità con uno o più programmi di sviluppo regionale comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 1787/84(1). Tabelle MS 56-58 (1)GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1. ALLEGATO II CONTRIBUTO COMUNITARIO E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI STATI MEMBRI PER LA RISTRUTTURAZIONE, IL RINNOVO E L'AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA DA PESCA II.Pescherecci la cui lunghezza fra perpendicolari è inferiore o pari a 33 metri >SPAZIO PER TABELLA> II.Pescherecci la cui lunghezza fra perpendicolari e superiore a 33 metri >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III CONTRIBUTO COMUNITARIO E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI STATI MEMBRI PER LO SVILUPPO DELL'AQUICOLTURA E LA SISTEMAZIONE DELLA FASCIA COSTIERA II.Acquicoltura >SPAZIO PER TABELLA> II.Zone marine protette Contributo comunitario : 50 % Partecipazione dello Stato membro : 10 - 35 %. ALLEGATO IV TABELLA DEI PREMI FI FERRO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE CHE RISULTANO DALLA CONCESSIONE DI PREMI DI ARRESTO DEFINITIVO I.Navi di stazza inferiore a 100 tonnellate L'importo ammissibile è limitato, per nave, a : 25 000 ECU + 2 000 ECU/tonnellata. II.Navi di stazza pari o superiore a 100 tonnellate e inferiore a 400 tonnellate L'importo ammissibile è limitato, per nave, a : 140 000 ECU + 850 ECU/tonnellata. III.Navi di stazza pari o superiore a 400 tonnellate e inferiore a 3 500 tonnellate L'importo ammissibile è limitato, per nave, a : 316 000 ECU + 410 ECU/tonnellata. IV.Navi di stazza pari o superiore a 3 500 tonnellate L'importo ammissibile è limitato, per nave, a : 510 ECU/tonnellata - 34 000 ECU. Tabelle MS 60 ALLEGATO VI CONTRIBUTO COMUNITARIO E PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI STATI MEMBRI PER LE ATTREZZATURE DEI PORTI DA PESCA >SPAZIO PER TABELLA>
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