Art. 15
In vigore dal 18 dic 1986
1. Il contributo di cui all' consiste nella concessione di un premio di incentivazione. Questo è pari, per ciascun progetto, al 20 % delle spese ammissibili della campagna. La partecipazione dello Stato membro o degli Stati membri interessati deve essere compresa tra il 10 e il 20 % di tali costi.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la natura delle spese ammissibili nonché la possibilità e le modalità di un versamento rateale del premio, sono adottate se necessario dalla Commissione secondo la procedura di cui all'arti- colo 47.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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