Art. 17

In vigore dal 18 dic 1986
1. Per ciascuna campagna che ha beneficiato del premio di cui all', il beneficiario o i beneficiari trasmettono alla Commissione o allo Stato membro o agli Stati membri interessati, non appena conclusa la campagna stessa, una relazione concernente : a)lo svolgimento tecnico della campagna, in particolare i metodi di pesca utilizzati ; b)le specie catturate, le località nelle quali sono state catturate, le rese corrispondenti e le catture accessorie ; c)i risultati economici della campagna ; d)qualsiasi altra informazione raccolta dagli osservatori. 2. La Commissione, dopo aver esaminato la relazione, la mette a disposizione degli altri Stati membri nell'ambito del comitato. TITOLO VI Associazioni temporanee di imprese
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