Art. 17
In vigore dal 18 dic 1986
1. Per ciascuna campagna che ha beneficiato del premio di cui all', il beneficiario o i beneficiari trasmettono alla Commissione o allo Stato membro o agli Stati membri interessati, non appena conclusa la campagna stessa, una relazione concernente :
a)lo svolgimento tecnico della campagna, in particolare i metodi di pesca utilizzati ;
b)le specie catturate, le località nelle quali sono state catturate, le rese corrispondenti e le catture accessorie ;
c)i risultati economici della campagna ;
d)qualsiasi altra informazione raccolta dagli osservatori.
2. La Commissione, dopo aver esaminato la relazione, la mette a disposizione degli altri Stati membri nell'ambito del comitato.
TITOLO VI Associazioni temporanee di imprese
Storico versioni
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