Art. 18
In vigore dal 18 dic 1986
Ai sensi del presente titolo, per « associazione temporanea di imprese » si intende un'associazione, costituita mediante un accordo contrattuale limitato nel tempo, tra armatori comunitari e persone fisiche o giuridiche di uno o più paesi terzi con i quali la Comunità mantiene relazioni in materia di pesca, allo scopo di sfruttare e valorizzare in comune le risorse della pesca di detto o detti paesi terzi e di ripartire i costi, i profitti o le perdite dell'attività economica intra- presa congiuntamente e avente come obiettivo l'approvigionamento prioritario del mercato della Comunità.
Storico versioni
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