Art. 23
In vigore dal 18 dic 1986
1. Le operazioni di arresto temporaneo di cui all'arti- colo 22 consistono in un arresto supplementare dell'attività peschereccia rispetto alla media dei giorni di arresto accertata o calcolata forfettariamente dallo Stato membro interessato per tipo di nave nei tre anni civili precedenti la prima domanda di concessione del premio, previa detra- zione dei giorni per i quali è stato concesso un premio di fermo ai sensi della direttiva 83/515/CEE.
2. Il premio di fermo di cui all' è concesso soltanto :
a)per navi battenti bandiera di uno Stato membro, immatricolate nel territorio della Comunità e di lunghezza, misurata tra perpendicolari, pari o superiore a 18 metri e b)per navi che abbiano esercitato un'attività di pesca o che abbiano sostituito una nave esercitante attività di pesca per almeno 120 giorni nel corso dell'anno civile precedente la prima domanda di concessione del premio o la prima domanda di concessione di un premio di fermo ai sensi della direttiva 83/515/CEE ;
c)per periodi supplementari di arresto compresi :
-tra 45 e 150 giorni all'anno per le navi oggetto di piani d'arresto ;
-tra 45 e 150 giorni consecutivi all'anno per le altre navi ;
d)per una durata globale di arresto supplementare limitata ad un massimo di 300 giorni per nave.
3. Il premio di fermo è fissato, secondo la tabella di cui all'allegato IV, in funzione della stazza della nave e dei giorni di arresto supplementari.
4. Allorché viene determinata forfettariamente per tipo di nave, la media di cui al paragrafo 1 non può in alcun caso essere inferiore a 115 giorni.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, quelle relative all'elaborazione dei piani di arresto sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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