Art. 24
1. Le operazioni di arresto definitivo di cui all'articolo 22 sono realizzate mediante :
In vigore dal 18 dic 1986
a)la demolizione della nave ovvero b)il suo trasferimento definitivo in un paese terzo ovvero c)la sua assegnazione definitiva, nelle acque della Comunità, a fini diversi dalla pesca.
2. Il premio di arresto definitivo di cui all' è concesso soltanto :
a)per navi battenti bandiera di uno Stato membro, immatricolate nel territorio della Comunità e di lunghezza, misurata tra perpendicolari, uguale o superiore a 12 metri ;
b)per navi che abbiano esercitato l'attività di pesca per almeno 100 giorni durante l'anno civile precedente la domanda di concessione del premio o la prima domanda di concessione di un premio di fermo ai sensi dell' del presente regolamento o dell'arti- colo 3 della direttiva 83/515/CEE.
3. Il premio di arresto definitivo è fissate forfettariamente in funzione della stazza della nave. Esso viene versato successivamente al rilascio del certificato di radiazione della nave dai registri d'immatricolazione dei pescherecci.
4. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le navi per le quali è stato versato un premio di arresto definitivo siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque delle Comunità.
5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco delle navi che hanno beneficiato di un premio di arresto definitivo. Tale elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Storico versioni
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