Art. 25
In vigore dal 18 dic 1986
1. Gli Stati membri che concedono un premio di fermo o un premio di arresto definitivo trasmettono alla Commissione, immediatamente dopo la loro entrata in vigore, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano la concessione del premio.
2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione del premio di fermo o del premio di arresto definitivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:4028:oj#art-25