Art. 25

In vigore dal 18 dic 1986
1. Gli Stati membri che concedono un premio di fermo o un premio di arresto definitivo trasmettono alla Commissione, immediatamente dopo la loro entrata in vigore, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano la concessione del premio. 2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni complementari o limitative per la concessione del premio di fermo o del premio di arresto definitivo.
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