Art. 21

In vigore dal 18 dic 1986
1. I progetti di cui all' sono presentati alla Commissione tramite lo Stato membro o gli Stati membri interessati, previo parere favorevole di quest'ultimo o di questi ultimi. 2. Entro i due mesi successivi alla presentazione di un progetto, la Commissione decide in merito alla concessione del contributo di cui all'. La decisione è notificata ai beneficiari nonché allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri ne sono informati nell'ambito del comitato. 3. Per ciascun progetto che abbia beneficiato del contri- buto di cui all', il beneficiario o i beneficiari trasmettono alla Commissione, e allo Stato membro o agli Stati membri interessati una relazione periodica sull'attività dell'associazione temporanea di imprese. Dopo aver esaminato questa relazione, la Commissione la mette a disposizione degli altri Stati membri nell'ambito del comitato. 4. Le modalità di applicazione, in particolare per quanto riguarda i dati che devono figurare nei progetti e la relazione di cui al paragrafo 3, nonché la forma della loro presentazione, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'. TITOLO VII Adattamento delle capacità
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