Art. 16
In vigore dal 18 dic 1986
1. I progetti di cui all' sono presentati alla Commissione tramite lo Stato membro o gli Stati membri interessati, previo parere favorevole di quest'ultimo o di questi ultimi.
2. I dati che devono figurare nei progetti e la forma della loro presentazione sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'.
3. Entro i due mesi successivi alla presentazione di un progetto, la Commissione decide in merito alla concessione del premio di cui all'. La decisione è notificata ai beneficiari nonché allo Stato membro o agli Stati membri interessati. Gli altri Stati membri ne sono informati nell'ambito del comitato permanente delle strutture della pesca, in appresso denominato « comitato ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:4028:oj#art-16