Art. 14
In vigore dal 18 dic 1986
1. La Commissione concede un contributo finanziario comunitario ai progetti relativi a campagne di pesca sperimentale concernenti :
a)acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro ovvero b)acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo con il quale la Comunità ha concluso o sta negoziando un accordo di pesca, nonché le acque adiacenti ai territori degli Stati membri in cui non è applicabile alcuna disposizione della normativa comunitaria in materia di pesca o c)acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro.
2. Per beneficiare del contributo comunitario, i progetti di cui al paragrafo 1 devono inoltre :
a)riguardare pescherecci di lunghezza, misurata tra perpendicolari, superiore a 18 metri e b)vertere su campagne della durate minima di 60 giorni di pesca all'anno e per nave, da realizzare in una o più uscite in mare ;
c)riguardare zone di pesca il cui potenziale alieutico stimato consente di prevedere, a termine, uno sfruttamento stabile e redditizio e d)prevedere la presenza a bordo di uno o più osservatori scientifici riconosciuti dallo Stato membro interessato o, ove ciò non fosse possibile, la partecipazione di un istituto scientifico alla preparazione della campagna e all'utilizzazione dei risultati ottenuti.
3. Un progetto può riguardare più campagne successive da effettuare nella stessa zona di pesca alio scopo di porre le basi per lo sfruttamento stabile e duraturo della zona stessa.
4. È accordata priorità ai progetti :
a)organizzati da armatori che si associano ai fini di detta campagna e b)riguardanti campagne organizzate congiuntamente da uno o più armatori e da una o più industrie di trasformazione o di commercializzazione.
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