Art. 10

In vigore dal 18 dic 1986
1. Per ciascun progetto e rispetto all'importo dell'investimento preso in considerazione per un contributo, i tassi del contributo di cui all' e della partecipazione finanziaria dello Stato membro interessato sono quelli indicati nell'allegato II. 2. Se del caso, le modalità di applicazione del presente titolo, in particolare la definizione degli investimenti ammissibili di cui all', paragrafo 3, lettera c), sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'. TITOLO IV Sviluppo dell'acquicoltura e sistemazione della fascia costiera
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